IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del  mercato  e  sulla
conformita' dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008,  che  fissa  le  norme  in  materia  di
accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 ottobre  2013,  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il
codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
2003, n. 229; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la legge annuale  per
il mercato e la concorrenza 2021, e, in particolare, l'articolo 30; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13  luglio  2021
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la  ripresa
e la resilienza dell'Italia (ST 10160/21 ADD 1 REV 2); 
  Vista la legge 4  novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 ottobre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto sono adottate  al  fine  di
adeguare la normativa nazionale a  quanto  disposto  dal  regolamento
(UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20  giugno
2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformita'  dei  prodotti,
soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione europea di  cui
all'allegato I del medesimo regolamento, in attuazione  della  delega
legislativa di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 2022, n. 118. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 5 agosto
          2022, n. 118, recante «Legge annuale per il  mercato  e  la
          concorrenza 2021»: 
                «Art. 30 (Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2019/1020 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20
          giugno 2019, e per la semplificazione  e  il  riordino  del
          relativo sistema di vigilanza del mercato). - 1. Al fine di
          rafforzare la concorrenza  nel  mercato  unico  dell'Unione
          europea, assicurando adeguati livelli  di  controllo  sulle
          conformita' delle merci, e di promuovere, al contempo,  una
          semplificazione  e   razionalizzazione   del   sistema   di
          vigilanza a vantaggio di  operatori  e  utenti  finali,  il
          Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o  piu'
          decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  2019/1020
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
          sulla  vigilanza  del  mercato  e  sulla  conformita'   dei
          prodotti,   nonche'   per   la   razionalizzazione   e   la
          semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi specifici,  oltre
          che, ove compatibili, di  quelli  di  cui  all'articolo  32
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234: 
                  a) individuazione delle autorita'  di  vigilanza  e
          delle  autorita'  incaricate  del  controllo,  compreso  il
          controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano
          nel mercato dell'Unione europea ai sensi,  rispettivamente,
          degli articoli 10 e 25 del  regolamento  (UE)  2019/1020  e
          delle   relative   attribuzioni,   attivita'    e    poteri
          conformemente  alla  disciplina  dell'Unione  europea,  con
          contestuale   adeguamento,   revisione,   riorganizzazione,
          riordino e semplificazione della normativa  vigente,  nella
          maniera idonea a implementare e massimizzare l'efficienza e
          l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela
          per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale  a
          tali obiettivi, la concentrazione nell'attribuzione e nella
          definizione delle competenze, anche  mediante  accorpamenti
          delle medesime per gruppi omogenei di controlli o  prodotti
          e la razionalizzazione del loro riparto tra le autorita'  e
          tra  strutture  centrali  e   periferiche   della   singola
          autorita',  sulla  base   dei   principi   di   competenza,
          adeguatezza, sussidiarieta', differenziazione e unitarieta'
          dei processi  decisionali,  anche  mediante  l'attribuzione
          della titolarita' dei procedimenti di vigilanza secondo  le
          regole di prevalenza dei  profili  di  competenza  rispetto
          alla natura e al normale utilizzo dei prodotti, e  comunque
          garantendo la netta  definizione  delle  competenze  e  una
          distribuzione e allocazione  delle  risorse,  di  bilancio,
          umane  e  strumentali,  disponibili  in  maniera   adeguata
          all'espletamento delle funzioni  attribuite,  ad  eccezione
          delle attribuzioni delle autorita' di  pubblica  sicurezza,
          quali autorita' di sorveglianza del mercato in  materia  di
          esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici; 
                  b) semplificazione ed ottimizzazione del sistema di
          vigilanza e  conformita'  dei  prodotti,  riducendo,  senza
          pregiudizio per  gli  obiettivi  di  vigilanza,  gli  oneri
          amministrativi, burocratici ed  economici  a  carico  delle
          imprese,   anche   mediante    la    semplificazione    del
          coordinamento tra le procedure connesse  ai  controlli  dei
          prodotti che entrano  nel  mercato  dell'Unione  europea  e
          quelle   rimesse   alle   autorita'   di    vigilanza,    e
          semplificazione  dei  procedimenti,  nel   rispetto   della
          normativa   dell'Unione   europea,   in    ragione    delle
          caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei  casi
          in cui i rischi potenziali o  i  casi  di  non  conformita'
          siano bassi o delle situazioni  in  cui  i  prodotti  siano
          commercializzati  principalmente   attraverso   catene   di
          approvvigionamento  tradizionali,   nonche'   garantire   a
          operatori  e  utenti  finali,   secondo   i   principi   di
          concentrazione e trasparenza, facile accesso a informazioni
          pertinenti e complete sulle  procedure  e  sulle  normative
          applicabili,  ad   eccezione   delle   attribuzioni   delle
          autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n.  773,  e  del  relativo  regolamento  di
          esecuzione; 
                  c)    individuazione    dell'ufficio    unico    di
          collegamento di cui all'articolo 10  del  regolamento  (UE)
          2019/1020, anche  in  base  al  criterio  della  competenza
          prevalente, prevedendo che al medesimo siano attribuite  le
          funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle
          autorita' di vigilanza e  delle  autorita'  incaricate  del
          controllo dei prodotti che entrano nel mercato  dell'Unione
          europea e di comunicazione  delle  strategie  nazionali  di
          vigilanza  adottate   ai   sensi   dell'articolo   13   del
          regolamento (UE) 2019/1020, garantendo, per lo  svolgimento
          delle funzioni  assegnate,  adeguate  risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale, anche mediante assegnazione  di
          unita' di personale dotate delle necessarie  competenze  ed
          esperienze, provenienti  dalle  autorita'  di  vigilanza  o
          comunque dalle amministrazioni competenti per le  attivita'
          di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui
          al regolamento (UE) 2019/1020, in posizione  di  comando  o
          altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
          ai sensi delle disposizioni  vigenti  e  dell'articolo  17,
          comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
                  d)   previsione   di   adeguati    meccanismi    di
          comunicazione,  coordinamento   e   cooperazione   tra   le
          autorita' di vigilanza e con le  autorita'  incaricate  del
          controllo dei prodotti che entrano nel mercato  dell'Unione
          europea  e  tra  tali  autorita'  e  l'ufficio   unico   di
          collegamento,   favorendo   l'utilizzo   del   sistema   di
          informazione e comunicazione di  cui  all'articolo  34  del
          regolamento  (UE)  2019/1020  e  comunque   garantendo   un
          adeguato  flusso  informativo  con   l'ufficio   unico   di
          collegamento; 
                  e)  rafforzamento  della   digitalizzazione   delle
          procedure di controllo, di  vigilanza  e  di  raccolta  dei
          dati, anche al fine di favorire l'applicazione dei  sistemi
          di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti
          illeciti e per l'analisi dei rischi; 
                  f)  previsione,  in  materia  di  sorveglianza  sui
          prodotti rilevanti ai  fini  della  sicurezza  in  caso  di
          incendio, della possibilita' per  il  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  di  stipulare  convenzioni  con   altre
          pubbliche amministrazioni per l'affidamento di campagne  di
          vigilanza su prodotti di interesse prevalente e lo sviluppo
          delle strutture di prova dei vigili del fuoco; 
                  g) verifica e aggiornamento, in  base  ad  approcci
          basati, in  particolare,  sulla  valutazione  del  rischio,
          delle procedure di analisi e test  per  ogni  categoria  di
          prodotto e previsione di misure specifiche per le attivita'
          di vigilanza sui prodotti offerti per la vendita  online  o
          comunque mediante  altri  canali  di  vendita  a  distanza,
          nonche' ricognizione degli impianti  e  dei  laboratori  di
          prova  esistenti  in  applicazione  dell'articolo  21   del
          regolamento (UE) 2019/1020; 
                  h) definizione, anche mediante riordino e revisione
          della  normativa  vigente,  del  sistema  sanzionatorio  da
          applicare per le violazioni del regolamento (UE)  2019/1020
          e delle normative indicate  all'allegato  II  del  medesimo
          regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto  dei  principi  di
          efficacia  e  dissuasivita'  nonche'  di  ragionevolezza  e
          proporzionalita', e previsione della riassegnazione di  una
          quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate,
          da  destinare  agli  appositi  capitoli  di   spesa   delle
          autorita' di vigilanza e di controllo e dell'ufficio  unico
          di collegamento; 
                  i) definizione delle ipotesi in cui e'  ammesso  il
          recupero, totale ai sensi dell'articolo 15 del  regolamento
          (UE) 2019/1020 o  parziale,  dall'operatore  economico  dei
          costi  delle   attivita'   di   vigilanza,   dei   relativi
          procedimenti, dei costi che  possono  essere  recuperati  e
          delle relative modalita' di recupero. 
                2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza  pubblica.  A  tale  fine,  le
          amministrazioni provvedono agli  adempimenti  previsti  dai
          decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino
          nuovi o maggiori oneri che  non  trovino  compensazione  al
          proprio  interno,  i  medesimi  decreti  legislativi   sono
          adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata
          in vigore dei provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le
          occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo
          17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».